COMPLIMENTI ALLA FEDERAZIONE !!!
"Saranno Premiate le Società vincitrice delle Coppe Disciplina
Promozione PROGRESSO
2^Categoria PIAN DI SETTA
3^Categoria LAGARO
Juniores PORRETTA
Calcio a Cinque serie D SAN GABRIELE
Allievi IDEA CALCIO
Giovanissimi CHICCO RAVAGLIA"
...manco i conti sanno fare!!!!!!!!!!!!!!!
...o ci prendono per il culo?!?!
http://www.figc-provinciale-bo.it/upload/Comunicati/434/cu38.pdf
1. Delibere della Commissione Disciplinare
Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI
(Presidente),
BIANCHI e
FERRARI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A
carico calc. ZE ZE MBIANA ARSENE CYRILLE, MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE e NONGA
NLEND CEVERIN PARFAIT, tesserati A.S.D. Lagaro Calcio, ARMENTI RUGGERI FAUSTO, GARDINI ORLANDO e
BENASSI STEFANO, dirigenti A.S.D. Lagaro Calcio e A.S.D. LAGARO CALCIO – camp.
III^ categoria
Con note 12.2.2013 n. 4755/437 e
4.3.2013 n. 5299/437, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra
indicate, perché rispondano :
- il sig. ZE ZE MBIAMA ARSENE CYRILLE della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2,
del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine
sportiva, per avere disputato le gare 1) Castel d’Aiano – Lagaro del 16.9.2012,
2) Lagaro – Vado del 23.9.2012, 3) Lagaro – Grizzana del 30.9.2012, 4) Bo.Ca.
Calcio – Lagaro del 7.10.2012, 5) Lagaro - Castiglione del 14.10.2012, tutte
valevoli per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo
perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo
dalla data del 25.10.2012;
- il sig. MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2,
del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine
sportiva, per avere disputato la gara Castel d’Aiano – Lagaro del 16.9.2012
valevole per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo
perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo
dalla data del 18.9.2012;
- il sig. NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2,
del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine
sportiva, per avere disputato la gara Lagaro
– Castiglione Calcio del 14.10.2012
valevole per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo
perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo
dalla data del 15.10.2012;
- il sig. ARMENTI RUGGERI FAUSTO nella sua
qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione
delle gare disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro la Pol. Vado, il Grizzana
ed il BO.CA. Calcio, disputate in data 23.9.2012, 30.9.2012 e 7.10.2012, della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10,
comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente
consegnato all’arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme,
malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò,
non ne avessero titolo;
- - il sig. GARDINI ORLANDO nella sua
qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione
delle gare disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro il Castel d’Aiano ed il
Castiglione Calcio, disputate in data 16.9.2012 e 14.10.2012, della violazione
di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del
C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver
visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una
distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità
della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni
tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero
titolo;
- il sig. BENASSI STEFANO nella sua qualità
di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione della gara
disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro il Rioveggio disputata in data 21.10.2012, della violazione di cui all’art.
1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e
comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta
gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di
appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado uno tra i calciatori
non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avesse titolo;
- la società A.S.D. LAGARO CALCIO 201, per
avere beneficiato della partecipazione di più calciatori non aventi titolo in
occasione delle gare, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserato
ovvero dei soggetti qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto
attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ritualmente
effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente il
Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANNI, informa di essersi
accordato per l’applicazione dell’istituto
del patteggiamento, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. con : calc. ZE ZE MBIANA
per 4 giornate di squalifica, in luogo di 5 giornate come sanzione base, sig.
ARMENTI RUGGERI per 40 giorni di inibizione, in luogo di 60 giorni come
sanzione base, sig. GARDINI per 2 mesi
di inibizione, in luogo di 3 mesi come sanzione base, sig. BENASSI per 20 giorni di inibizione, in
luogo di 30 giorni come sanzione base, A.S.D. LAGARO CALCIO 4 punti di penalizzazione,
in luogo di 5 punti come sanzione base,nonché ammenda di € 300, in luogo di €
500
come sanzione base. Di poi chiede
che debbiasi affermare la responsabilità dei calc. BIAFA MEUNKEU e NONGA con la
squalifica per 1 giornata .
La
Commissione,
-
letto il deferimento;
-
-
sentito il Rappresentante della Procura
Federale;
-
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e
valutate congrue le sanzioni per il
calc. ZE ZE MBIANA, per i sigg. ARMENTI RUGGERI, GARDINI e BENASSI
nonché per l’A.S.D. LAGARO CALCIO, con ordinanza per gli stessi non
impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.;
-
valutato che la condotta posta in essere dai
calc. BIAFA MEUNKEU e NONGA integri la violazione come sopra agli stessi
attribuita;
-
visti gli art. 18, 19 e 23 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere : al calc. ZE ZE MBIANA
ARSENE CYRILLE la squalifica per 4 giornate di gara, ai calc. MBIAFA BEUNKEU
CYRILLE HERVE e NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT
la squalifica per 1 giornata di gare, al sig. ARMENTI RUGGERI FAUSTO la
inibizione per giorni 40, al sig. GARDINI ORLANDO la inibizione per mesi 2, al
sig. BENASSI STEFANO la inibizione per giorni 20, all’A.S.D. LAGARO CALCIO la
penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione
sportiva, nonché l’ammenda di € 300.
Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
Nessun commento:
Posta un commento